Art. 6.

      1. Dopo l'articolo 228 del codice penale militare di pace è inserito il seguente:

      «Art. 228-bis. - (Violenza privata). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il militare che con violenza o minaccia o abuso del grado o della maggiore anzianità in servizio costringe altro militare a fare, tollerare od omettere qualcosa è punito con la reclusione militare fino a due anni.
      Se la vittima è costretta a fare o tollerare atti sessuali la pena è triplicata.
      La stessa pena si applica se il reato è commesso da due o più militari riuniti».